Circolare n. 120
Al personale ATA
Al DSGA
ATTI
ALBO
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Oggetto: Fruizione ferie anno precedente personale ATA.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 c. 10 del CCNL, le ferie residue o riposi compensativi dell’anno precedente del personale ATA con contratto a tempo indeterminato, non godute, per malattia, esigenze di servizio o motivi personale, devono essere fruite obbligatoriamente entro il 30 aprile del corrente anno scolastico.
Pertanto si invita il personale in indirizzo a presentare istanza di fruizione delle ferie residue entro e non oltre il 15 marzo, affinché il Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA, possa pianificare e organizzare il servizio in tempo.
La mancata fruizione entro i termini suddetti determinerà la perdita di tale diritto.
Lucera, 07.02.2024
Il Dirigente Scolastico
Pasquale Trivisonne
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
Pasquale Trivisonne
Dirigente Scolastico