Circolare N. 123
Lucera,fa fede la data a protocollo
Oggetto: Linee di indirizzo fruizione permessi Legge 104/92
Pianificazione permessi 104
Si comunica che l’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Alla luce di quanto sopra esposto, il personale che usufruisce dei permessi della legge 104 dovrà inoltrare la comunicazione della fruizione dei permessi entro il 25 del mese antecedente rispetto a quello in cui si intende usufruire dei permessi stessi, utilizzando la casella istituzionale di posta elettronica della scuola (fgic842006@istruzione.it). Chi non avesse esigenze di utilizzo non dovrà presentare nessuna richiesta.
Resta inteso che, in situazioni di urgenza, sarà possibile modificare il piano mensile.
Richieste urgenti di fruizione
In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di servizio del giorno in cui il dipendente intenda utilizzarlo così come previsto dalla circolare della Funzione Pubblica 13/2010 (cfr. stessa regola INPS): “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Nel caso quindi che, per motivi eccezionali, il giorno di permesso non possa essere previsto in anticipo, sarà necessario giustificare l’imprevedibilità con adeguato riscontro, reso anche in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Collocazione dei giorni di fruizioni
Per quanto riguarda la collocazione mensile dei tre giorni di permesso, si raccomanda di evitare di collocarli strategicamente e sempre in concomitanza di circostanze particolari (ferie, festività, giorno libero, riunioni di organi collegiali, giornate particolarmente impegnative in termini di orario ecc..).
Uso improprio dei permessi
A riguardo si riportano alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione Civile Sez. lav. sentenza n. 4670/2019, sez. VI-L, ordinanza 30/01/2019 n° 2743, sentenza 23891 del 2 ottobre 2018, sentenza 8784
del 30/04/2015, 4984/2014,21967/2010.
Chiedere un giorno di permesso retribuito per dedicarsi a «qualcosa che nulla ha a che vedere con l’assistenza» costituisce un «odioso abuso del diritto». Queste sono le parole più volte usate dalla Cassazione.
Oltre all’aspetto civilistico e giuslavorista non va dimenticato quello penale.
I controlli sul lavoratore che potenzialmente abusa della Legge 104 possono essere effettuati dal datore di lavoro. In particolare, per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico questi, se venisse a conoscenza di fatti che possano rappresentare indice di un esercizio abusivo dei permessi, può segnalarli alla Guardia di Finanza (es. in caso di attività lavorativa incompatibile svolta durante i permessi e per la quale non era stata chiesta autorizzazione), alla Procura della Repubblica e/o all’UPD per la relativa valutazione disciplinare.
D’altronde il comma 7 bis dell’ art. 33 della stessa legge 104/92 ” Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.
Si aggiunge che recentemente il Ministero della Funzione Pubblica in data 27 novembre 2018 ha rinnovato l’accordo per contrastare i fenomeni di assenteismo nella pubblica amministrazione. In particolare viene prevista la possibilità di attuare un piano di verifiche finalizzate a contrastare i fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego nonché a riscontrare la regolarità delle condizioni che legittimano il beneficio di permessi per l’assistenza di familiari anche con disabilità.
Al fine di evitare l’insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene opportuno ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l’assistenza.
La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale.
F.to Il Dirigente scolastico
Pasquale Trivisonne
Pasquale Trivisonne
Dirigente Scolastico